L’amministratore di condominio è la figura, prevista dal Codice civile, che funge da organo esecutivo del condominio. Deve avere le competenze tecniche per svolgere una serie di compiti, quali: occuparsi della manutenzione dei beni, affrontare le discussioni con i condomini in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi, gestire la contabilità del condominio, eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e curare il rispetto del regolamento. La riforma del condominio ha poi introdotto nuovi obblighi per l’amministratore, come: la tenuta del registro dei verbali dell’assemblea, del registro di anagrafe condominiale e del registro di contabilità.
Il corso si rivolge a coloro che intendono intraprendere la complessa attività di amministratore di condominio e a coloro che già svolgono tale professione.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore o laurea
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:
- godono dei diritti civili;
- non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non sono interdetti o inabilitati;
- non risultano nell’elenco dei protesti cambiari;
- hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.